La Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2010, n. 6481) torna a pronunciarsi in merito alla vessatorietà delle clausole contrattuali volte a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori.
Nel caso di specie, riguardante un corso di modellismo sartoriale e industriale, l’organizzatore del corso (professionista) aveva inserito nel contratto due clausole particolarmente gravose nei confronti degli allievi (consumatori):
* la prima comportava la rinuncia alla facoltà di recesso e l’assunzione da parte dell’allievo dell’impegno di corrispondere comunque all’istituto organizzatore del corso l’intera tassa di frequenza, anche nel caso di recesso anticipato;
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la seconda, invece, prevedeva il potere dell’istituto di modificare le modalità di svolgimento del corso.
A riguardo, i giudici di legittimità ribadiscono, in generale, che il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista deve essere valutato innanzitutto alla luce del principio generale di cui all’art. 1469 bis c.c., comma 1 (attualmente trasposto nell’art. 33, comma 1, del Codice del Consumo), per cui vanno ritenute abusive le clausole che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Inoltre, la suddetta valutazione di abusività va effettuata anche con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma dell’art. 1469 bis c.c. (attualmente corrispondete al comma 2 dell’art. 33 del Codice del Consumo).
Quindi, quanto alla prima delle due clausole sopra ricordate, va rilevato che questa sanziona indiscriminatamente il recesso dell’allievo, sia o non sia assistito da un giustificato motivo, venendo così implicitamente a riservare al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti nell’art. 1469 bis c.c., nn. 5 e 7. Tutto ciò, per di più, per di più senza che l’entità della somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista.
Infatti, ai sensi dei nn. 5 e 7 dell’art. 1469 bis c.c. (art. 33 Codice del Consumo) si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere, nonché di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto e consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.
La seconda clausola, invece, appare in contrasto con l’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 11 (leggi art. 33, comma 2, lett. m), che presume abusive le clausole che consentono al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato motivo, che deve essere indicato nel contratto.
La pronuncia in oggetto, pur non apportando rilevanti novità rispetto ai principi già noti e operanti in tema di clausole vessatorie, appare comunque importante soprattutto come monito ai molteplici organizzatori privati di corsi professionali che frequentemente inseriscono nei propri contratti clausole simili a quelle sulle quali si è abbattuta la scure dei giudici della Suprema Corte.
fonte http://stefanodauria.postilla.it/2010/04/12/la-cassazione-di-nuovo-sulle-clausole-vessatorie/