Cittadini e pubblici dipendenti, amministratori e professionisti, si interrogano su cosa poter chiedere al giudice amministrativo quando entrerà in vigore la riforma varata dal consiglio dei ministri. Dai 140 articoli emerge una struttura nuova del processo, che si basa su alcuni concetti generali: la tutela deve essere piena ed effettiva, cioè non si deve inseguire un risultato per vari gradi e diversi anni. Le armi devono essere pari, cioè chi litiga deve avere la stessa credibilità dell'amministrazione sua avversaria e deve avere la stessa possibilità di accedere ai documenti ed ai mezzi di prova. Gli scritti del giudice e delle parti devono esser chiari e sintetici, motivando le pronunce anche con riferimento a precedenti orientamenti.
Si potrà contestare l'operato dell'amministrazione, comprese le omissioni, i comportamenti silenziosi e dilatori. Potranno impugnarsi sia i provvedimenti (le ordinanze che impongono di fare qualcosa, il permesso edilizio rilasciato al vicino), sia i comportamenti contrattuali (i patti non rispettati). La novità consiste nella rimodulata possibilità di ottenere un risarcimento dei danni: oltre a quelli causati direttamente dal provvedimento rivelatosi illegittimo (la chiusura di un esercizio per asserito eccessivo rumore), potranno chiedersi anche i danni generati da mero ritardo (articolo 30), tutte le volte che l'amministrazione non rispetti i tempi di legge.
Di conseguenza, i ricorsi al giudice amministrativo cambieranno veste: la normale struttura che comprende la descrizione dei fatti ed i motivi di ricorso si arricchirà di una terza parte, che illustri le richieste di risarcimento danni ed i relativi mezzi di prova. Anzi, la richiesta di annullamento potrà anche mancare, per esempio chiedendo il risarcimento dei danni nel caso in cui non si abbia più interesse ad ottenere la vittoria in un concorso viziato da indebite preferenze. Il giudizio rimane basato sui vizi di legittimità, cioè sugli errori che l'amministrazione ha commesso emanando un provvedimento o restando inerte (nei casi di silenzio).
Restano insindacabili le scelte rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione: l'atteggiamento severo di una commissione di esame o la selettività di requisiti di una gara di appalto, per esempio, non potranno essere criticati, poiché appartengono al cosiddetto "merito". Solo se dietro la severità si nasconda la deviata volontà di favorire un concorrente, si potrà presentare ricorso e chiedere anche il risarcimento danni. Questi ultimi potranno essere richiesti anche subito, direttamente ai funzionari pubblici, coinvolgendoli nel giudizio. Immediata conseguenza della possibilità di condanna al pagamento dei danni a carico dell'amministrazione è anche l'ampliamento dei mezzi di prova, che infatti potranno (articolo 63) comprendere la citazione di testi a conoscenza di fatti e circostanze. Non più quindi solo un processo cartaceo, ma anche illustrato da testimonianze, accertamenti tecnici e perizie giurate: meccanismi che potrebbero generare una frattura, all'interno della pubblica amministrazione, tra posizione dell'apparato e del pubblico dipendente potenzialmente soggetto a richieste di risarcimento.
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Editrice/IlSole24Ore/2010/04/15/Norme%20e%20Tributi/32_C.shtml?uuid=d332d93a-4899-11df-8440-2fb949fb580c&DocRulesView=Libero