Cassazione: mantenere figlio nato da relazione extraconiugale

Ha diritto al mantenimento il figlio nato da una relazione extraconiugale, per il quale sia stata dichiarata la paternità in sede giudiziaria, anche se il padre lo rifiuta. Non solo. E' il giudice a decidere la misura dell'assegno, al di là delle richieste della madre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 9300 del 19 aprile 2010, respingendo il ricorso di un uomo presentato contro la dichiarazione giudiziale di paternità, intervenuta nei confronti di un minore concepito durante la relazione con una donna sposata. L'uomo lamentava, tra l'altro, di dovere al figlio naturale, un mantenimento troppo elevato, anche in considerazione del fatto che già contribuiva alle spese per la figlia legittima.

La Corte, respingendo il motivo, ha dichiarato che spetta al giudice che dichiara la paternità il potere di stabilire l'ammontare del mantenimento, e che questo si lega esclusivamente all'interesse del minore. L'uomo aveva inoltre cercato di ovviare all'obbligo del contributo mensile, perchè i giudici nella dichiarazione di paternità non avevano tenuto conto del fatto che lei era sposata (e che quindi il bambino andava considerato come figlio legittimo di lei e del marito) e che la loro relazione era stata davvero brevissima. La corte ha invece affermato che, "poichè la madre aveva dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento, nè si frappone alcun ostacolo all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito". Inoltre, sul fronte della carenza di affetto, la Corte ha ribadito che dovendosi procedere nell'interesse del minore, questo non viene meno per l'assenza di "affectio" da parte del presunto padre.

fonte http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2010/04_aprile/20/cassazione_mantenere_figlio_nato_da_relazione_extraconiugale,23933821.html