Al compimento del diciottesimo anno di età il minore straniero ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno

(Consiglio di Stato, Decisione 2 febbraio – 15 marzo 2010, n. 1478)

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente al raggiungimento della maggiore età. Il questore di Alessandria ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata. In realtà, il ricorrente, affidato ai sensi della legge n. 184 del 1983 dal giudice tutelare presso il Tribunale di Alessandria al fratello e alla cognata regolarmente soggiornanti in Italia, non può essere considerato minore non accompagnato: come questo Consiglio di Stato ha avvertito, l’art. 32 comma 1, d.lgs. Citato va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983, non solo quello “amministrativo”, ma anche quello “giudiziario” (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello “di fatto” ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. Invero, l’utilizzo dell’avverbio “comunque” da parte dell’art. 32 primo.....

fonte http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/al-compimento-del-diciottesimo-anno-di-eta-il-minore-straniero-ha-diritto/4535