Adibizione di personale in servizio per limitare i danni
In una vicenda relativa allo sciopero del personale adibito alla cassa di un ipermercato, il datore di lavoro sostituisce gli scioperanti con lavoratori aventi qualifica superiore e con lavoratori interinali: la S.C. si pronuncia sulla legittimità di tale sostituzione, con una soluzione articolata
In una vicenda relativa allo sciopero del personale adibito alla cassa di un ipermercato, il datore di lavoro sostituisce gli scioperanti con lavoratori aventi qualifica superiore e con lavoratori interinali.
Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro, che in occasione dello sciopero aveva adibito personale di qualifica superiore alle mansioni inferiori del personale astenutosi dal lavoro; la Corte di cassazione ha cassato la decisione con rinvio, affermando che non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, adibisca il personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori scioperanti, poiché nel bilanciamento del diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore e del diritto di sciopero, quest'ultimo non può dirsi leso quando il primo sia esercitato senza violare norme poste a tutela dei lavoratori.
Nello stesso senso, in precedenza, si era pronunciata anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 20164 del 26/09/2007. Analoga affermazione del principio, che esclude l'antisindacalità anche se l'adibizione dei sostituti avvenga mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, è in Cass. Sez. L, Sentenza n. 9709 del 04/07/2002, in un caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, nel quale il datore di lavoro, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, aveva disposto l'adibizione del personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori in sciopero. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso la natura antisindacale del comportamento della RAI, che, in occasione della proclamazione di uno sciopero inteso a bloccare la messa in onda delle trasmissioni, aveva adibito a tale attività personale non scioperante, anche appartenente a categorie superiori).
Anche con riferimento all'utilizzazione di lavoratori interinali per sostituire gli scioperanti, la Corte è intervenuta: qui, peraltro, una specifica norma, l'art. 1 co.4 legge 196/1997, vieta l'utilizzo di tali lavoratori in sostituzione di lavoratori in sciopero; la Corte, peraltro, ha precisato la necessità di verificare in ogni caso se l'utilizzazione dei lavoratori interinali avvenga nel rispetto della programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero, e, in caso positivo, in misura corrispondente alle concrete esigenze produttive ed organizzative dell'azienda, escludendosi in tal caso l'antisindacalità della condotta datoriale.
Da ultimo, va ricordato che, nel caso di denuncia di condotta antisindacale, viene in considerazione poi il problema dell'attualità della condotta ovvero del perdurare dei suoi effetti. Sul punto, la Corte ribadisce l'orientamento (già espresso dalla precedente sentenza 11741/2005 e 1684/2003, tra le altre) secondo cui, in tema di repressione della condotta antisindacale, ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può costituire preclusione dell'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.
fonte http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=cassazione-legittima-la-sostituzione-dei-lavoratori-in-sciopero&rn=865bde6b167eb77742529be112b0f727