Il rigore sanzionatorio nei confronti della guida in stato di ebbrezza non va disgiunto dalle garanzie difensive.E’ noto che per i delitti di una certa gravità il codice di procedura penale prevede la possibilità di applicare misure cautelari che arrivano sino alla carcerazione in attesa del giudizio. Vero è che in ordine all’applicazione delle stesse sussistono delle garanzie.In primo luogo le misure cautelari vengono disposte da un magistrato; in secondo luogo è prevista la possibilità di adire il Tribunale del riesame e la Corte di Cassazione. Per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, questo prevede tre ipotesi di contravvenzione a seconda del tasso alcolemico rilevato e oltre all’arresto e all’ammenda, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Tale ultima sanzione trova provvisoria esecuzione in seguito a provvedimento del Prefetto, in attesa della definizione del procedimento penale ed è graduata nel tempo in relazione alla gravità dell’ipotesi riscontrata.Il provvedimento del Prefetto è in sostanza una misura cautelare che precede l’accertamento definitivo del giudice penale in ordine alla sussistenza della contravvenzione. Come ogni misura cautelare che in un secondo momento potrebbe rilevarsi ingiusta, dovrebbe sussistere un’istanza di controllo sulla stessa.Tale istanza è stata ravvisata nel ricorso al Giudice di Pace, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il quale ha il potere di sospendere il provvedimento del Prefetto. Il risultato dell’etilometro è invero soggetto all’accertamento del tribunale monocratico e prima di tale accertamento non può ritenersi incontrovertibile. In fatto esistono situazioni quali l’esposizione del conducente ad alcune sostanze che possono falsare il tasso del risultato alcolemico. Ma ciò che preme sottolineare è l’esigenza di un controllo sulla misura provvisoria cautelare così come per ogni misura cautelare. Tale garanzia pare non debba sussistere. Invero, con una recente sentenza, il Giudice di Pace di Padova, ma sembra che il precedente non sia isolato, adito ai sensi della legge 689/81 ha statuito il proprio difetto di giurisdizione in ordine all’opposizione avverso il ritiro della patente di guida per violazione dell’art.186 del codice della strada. Va notato che il tempo per il giudizio rende inutile il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per contestare l’affermato difetto di giurisdizione. Le conseguenze sono di tutta evidenza. Sino all’apertura del processo penale non è contestabile la sospensione della patente disposta dal Prefetto. Il processo penale è destinato, peraltro, ad esaurirsi ben dopo trascorso il periodo di sospensione della patente di guida. La conseguenza è pertanto che quali che siano le ragioni di chi ha subito il provvedimento, la sospensione della patente è comunque sanzione di fatto eseguita. E’ augurabile si arrivi dunque ad un mutamento giurisprudenziale o legislativo per porre termine ad un’irrazionale situazione di carenza di giustizia.
Avv.Prof. Rodolfo Bettiol
fonte http://sandrovivan.wordpress.com/2010/01/01/guida-in-stato-di-ebbrezza-sospensione-della-patente-carenza-di-giustizia/