FUMO : CASSAZIONE CONFERMA CONDANNA DELLE SIGARETTE LIGHT E LA LEGITTIMITA’ DELLE DENUNCE E PRIME VITTORIE DI NOICONSUMATORI.IT CONTRO MULTINAZIONALI TABACCO, DICITURA LIGHTS E’ INGANNEVOLE

SODDISFATTO L’AVV. ANGELO PISANI CHE HA DIFESO LE VITTIME DEL FUMO COSIDDETTO LIGHT. FINALMENTE GIUSTIZIA, ORA MIGLIAIA DI CAUSE CONTRO LE MULTINAZIOALI DEL TABACCO CHE  PER ANNI HANNO LUCRATO SULLA BUONA FEDE DEI FUMATORI INGANANDOLI E DANNEGGIANDOLI, SARA’ CHIESTO UN MAXI RISARCIMENTO DI 100  MILIONI DI EURO DA DEVOLVERE PER LA CURA DELLE MALATTIE DA FUMO

La dicitura ''light'' sulle confezioni sigarette costituiva una pubblicità  ingannevole e pregiudizievole, lo conferma la Corte di Cassazione, dopo le numerose condanne ottenute in primo grado di giudizio dall’Avv. Angelo Pisani, Presidente di Noiconsumatori.it, in difesa dei diritti dei fumatori raggirati dalle multinazionali del tabacco.  Anticipando il verdetto finale della Cassazione, per questo stesso motivo in sede civile, alcuni giudici partenopei,  a seguito del provvedimento di cancellazione dicitura light  perché ingannevole ottenuto dall’Avv. Angelo Pisani innanzi all’Autorità Antitrust contro PHILIPS MORRIS ed ETI Spa,  su ricorsi firmati e portati avanti sempre  dal legale di Noiconsumatori.it avevano  condannato l'Ente tabacchi italiani SpA (ora BAT), a pagare in favore di numerosi fumatori circa 1000,00 euro a titolo di risarcimento danni da responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale.

Quindi è definitivo la produzione e la vendita di tabacco costituiscono attività pericolose.    E, in quanto tali, danno luogo alla forma di responsabilità oggettiva prevista dal Codice civile all'articolo 2050. La scritta «Light» collocata su un pacchetto di sigarette è poi una pubblicità ingannevole, ma la persona che, sulla base di questa, chiede il risarcimento non deve limitarsi a dimostrare l'ingannevolezza del messaggio, ma anche l'esistenza del danno e il collegamento tra questo e la pubblicità. A queste conclusioni approda  la Corte di cassazione con la sentenza n. 26516 depositata il 17 dicembre.

Nel qualificare la responsabilità, la Cassazione sceglie la posizione più severa, sinora affermata soprattutto dai giudici di merito, e ricorda che la pericolosità del fumo da tabacco è riconosciuta in numerosi passaggi del nostro ordinamento. Inoltre, l'articolo 2050 ha visto nel tempo un'interpretazione via via allargata che ha esteso il giudizio di pericolosità anche al bene finale dell'attività produttiva. Quindi alla sigaretta, al sigaro, al tabacco lavorato e così via. La norma, osserva la sentenza, realizza poi un bilanciamento tra il diritto del produttore ad esercitare la propria impresa e quello del terzo a non essere danneggiato:  il produttore deve cioè provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
La relativa forma di responsabilità, interviene ancora la Corte, è di natura oggettiva perché il produttore potrebbe anche non avere alcuna colpa nella mancata predisposizione di tutte le misure necessarie. A pesare è l'assenza o la mancata adozione degli accorgimenti e invece non serve a nulla la prova dell'imprenditore di essere personalmente incolpevole.
La Cassazione afferma poi che «la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto sigaretta da parte del consumatore fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea a escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 2050». Il produttore è sempre responsabile anche se   la vittima può essere in colpa.  Anche perché quella scritta «Light», utilizzata in passato per dare al consumatore l'idea di un minore danno, deve essere considerata a tutti gli effetti e senza condizioni come una pubblicità ingannevole. Ma chi intende chiedere un risarcimento, facendo leva sull'articolo 2043 del Codice sulla ordinaria responsabilità civile, sulla base della falsità del messaggio pubblicitario deve diffuso la pubblicità stessa.

 ''Anche la Cassazione  conferma la legittimità, logicità  e correttezza della nostra battaglia giudiziaria,  con un pronunciamento che segna un importante precedente per le vittime ed i danni da fumo ed un vero spartiacque nella difesa dei diritti dei consumatori'', commenta l'avvocato Angelo
Pisani, che ha condotto la battaglia contro il fumo light e promette ancora battaglia nelle aule dei tribunali italiani, sempre in difesa del sacrosanto diritto alla salute oramai sotto costante assedio per business e affari inammissibili .

Proprio Angelo Pisani, giovane avvocato napoletano e presidente dell'associazione Noi Consumatori.it, all’età di trent’anni  aveva gia' promosso il maxi  ricorso contro le ''light'' davanti all'Antitrust, ottenendo - contro la Philip Morris e le altre multinazionali
del tabacco - anche la prima autorevole pronuncia sull'ingannevolezza della pubblicita' light, come comprovata da diversi studi scientifici. In una delle ultime sentenze un  giudice partenopeo affermava che chi produce e vende tabacchi ''esercita un'attivita' pericolosa poiche' i tabacchi contengono in se' una potenziale carica di nocivita' per il bene salute, ossia per un bene primario
dell'uomo, tutelato dalla Carta Costituzionale, come diritto fondamentale, percio' lo stesso produttore di sigarette, al contrario di quanto fatto nel caso delle sigarette light
raggirando i consumatori, e' obbligato a usare ogni cautela per evitare che il rischio si tramuti in danno concreto''. Cautela che non e' rappresentata dalla dicitura ''light''  la quale ''inganna ed induce in errore i fumatori, che ingenuamente credono di fumare sigarette meno dannose di quelle normali,
subendo invece uguali danni e pregiudizi''.

'Dopo aver vinto la battaglia sia in sede amministrativa che giudiziaria contro le sigarette light, la cui pubblicita' anche in base ad una direttiva della Comunita' Europea e' poi in
gran parte sparita dalle confezioni dopo il provvedimento dell'Antitrust - aggiunge l'avvocato Pisani - e' finalmente iniziata l'ora, come gia' in America, della vera guerra ai
venditori di fumo ossia le multinazionali del tabacco, per veder risarcire tutti coloro che assuefatti irrimediabilmente dalla dipendenza del fumo, in buona fede, avevano creduto alle
promesse implicite di quella ingiustificabile dicitura light sui pacchetti in realta' ingannevole e pericolosa''.