Sulle pensioni piena autonomia della Cassa forense. Infatti, L’avvocato che non ha maturato trent’anni di contributi non ha diritto alla restituzione di quelli versati “ai fini pensionistici” se, dopo aver compito 65 anni, decide di cancellarsi dall’albo.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24202 del 16 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un legale che, dopo aver compiuto 65 anni, aveva chiesto la restituzione dei “contributi non utilizzabili ai fini pensionistici”.
fonte cassazione.net
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24202 del 16 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un legale che, dopo aver compiuto 65 anni, aveva chiesto la restituzione dei “contributi non utilizzabili ai fini pensionistici”.
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