Il professionista che depone il falso potendosi astenere non è giustificato dal mancato avviso.
L'attuale normativa dispone che il giudice, a pena di nullità della deposizione, debba avvisare i prossimi congiunti dell'imputato della facoltà di astenersi poiché potrebbero trovarsi in conflitto con i sentimenti di "solidarietà familiare" che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere.
Tuttavia, come precisa la Cassazione penale nella sentenza 04/03/2009, n. 9866, non vi è alcuna ragione per estendere analogicamente tale avviso ai professionisti di cui all'art. 200 c.p.p.. Il codice prescrive, infatti, soltanto che tali soggetti non possono essere obbligati a deporre, ma non prevede alcun avvertimento analogo a quello imposto per i prossimi congiunti.
I professionisti sono caratterizzati da competenza tecnica e professionale, che implica la conoscenza dei doveri deontologici e giuridici connessi all'abilitazione ed all'esercizio della professione stessa. E' rimessa alla loro esclusiva iniziativa – qualora non obbligati dalla norma - la scelta di deporre o meno su quanto hanno conosciuto nell'espletamento della professione fermo restando l'obbligo di dire la verità in caso di deposizione.
Nel caso di specie della sentenza, quindi, non si è ammesso il ricorso del professionista che aveva testimoniato il falso per difendere un cliente anche se non era stato avvertito dal giudice che poteva astenersi.
fonte Somap.it
L'attuale normativa dispone che il giudice, a pena di nullità della deposizione, debba avvisare i prossimi congiunti dell'imputato della facoltà di astenersi poiché potrebbero trovarsi in conflitto con i sentimenti di "solidarietà familiare" che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere.
Tuttavia, come precisa la Cassazione penale nella sentenza 04/03/2009, n. 9866, non vi è alcuna ragione per estendere analogicamente tale avviso ai professionisti di cui all'art. 200 c.p.p.. Il codice prescrive, infatti, soltanto che tali soggetti non possono essere obbligati a deporre, ma non prevede alcun avvertimento analogo a quello imposto per i prossimi congiunti.
I professionisti sono caratterizzati da competenza tecnica e professionale, che implica la conoscenza dei doveri deontologici e giuridici connessi all'abilitazione ed all'esercizio della professione stessa. E' rimessa alla loro esclusiva iniziativa – qualora non obbligati dalla norma - la scelta di deporre o meno su quanto hanno conosciuto nell'espletamento della professione fermo restando l'obbligo di dire la verità in caso di deposizione.
Nel caso di specie della sentenza, quindi, non si è ammesso il ricorso del professionista che aveva testimoniato il falso per difendere un cliente anche se non era stato avvertito dal giudice che poteva astenersi.
fonte Somap.it