La novella incide in modo significativo sul processo civile introducendo, per alcuni aspetti, elementi di rottura con la tradizione sinora seguita dagli operatori del diritto: è sufficiente menzionare l’introduzione della «testimonianza scritta» o l’ingresso dell’istituto della «translatio iudicii tra le giurisdizioni» (recente approdo interpretativo delle Sezioni Unite e della Consulta).
Il Legislatore consegna agli operatori anche un nuovo «rito sommario», destinato a divenire “il modulo processuale” dei futuri processi civili, tenuto, anche, conto della delega conferita al Governo per il riordino razionale dei (troppi) riti allo stato vigenti. Il procedimento “sommario” è contestuale alla abrogazione sia del rito societario che del rito speciale per le cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni.
Il leit motiv che sorregge l’intervento legislativo manipolativo è l’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata dei processi civili: ritoccate le norme sottese alla regolamentazione delle spese di lite ed innalzati i poteri sanzionatori del Giudice per chi, a vario titolo, “rallenti” la durata fisiologica del procedimento.
Un elemento di indubbia novità è rappresentato dall’introduzione delle misure di coercizione “indiretta”, sulla scia delle cd. astreintes francesi: il nuovo art. 614-bis c.p.c., infatti, prevede un rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. La norma di nuovo conio prevede che, con il provvedimento di condanna, il giudice possa fissare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
L’intento di semplificare il processo civile porta a un progressivo “snellimento” delle formalità giudiziali atte a risolvere le vicende anomale del procedimento.
Ritoccati anche taluni tasselli del rito cd. lavoro.
La riforma, in effetti, è l’ennesima occasione per tornare a riflettere sulle patologie che, in vario modo, stanno sempre più “abbattendo” l’indice di efficienza ed efficacia del processo civile italiano.
fonte cassazione.net
Il Legislatore consegna agli operatori anche un nuovo «rito sommario», destinato a divenire “il modulo processuale” dei futuri processi civili, tenuto, anche, conto della delega conferita al Governo per il riordino razionale dei (troppi) riti allo stato vigenti. Il procedimento “sommario” è contestuale alla abrogazione sia del rito societario che del rito speciale per le cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni.
Il leit motiv che sorregge l’intervento legislativo manipolativo è l’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata dei processi civili: ritoccate le norme sottese alla regolamentazione delle spese di lite ed innalzati i poteri sanzionatori del Giudice per chi, a vario titolo, “rallenti” la durata fisiologica del procedimento.
Un elemento di indubbia novità è rappresentato dall’introduzione delle misure di coercizione “indiretta”, sulla scia delle cd. astreintes francesi: il nuovo art. 614-bis c.p.c., infatti, prevede un rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. La norma di nuovo conio prevede che, con il provvedimento di condanna, il giudice possa fissare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
L’intento di semplificare il processo civile porta a un progressivo “snellimento” delle formalità giudiziali atte a risolvere le vicende anomale del procedimento.
Ritoccati anche taluni tasselli del rito cd. lavoro.
La riforma, in effetti, è l’ennesima occasione per tornare a riflettere sulle patologie che, in vario modo, stanno sempre più “abbattendo” l’indice di efficienza ed efficacia del processo civile italiano.