Va riconosciuto il diritto a chiudere il rapporto viziato dal fatto dell'altro: la giustizia italiana non può rifiutare, a causa d'una riserva mentale rimasta segreta, la delibazione della sentenza ecclesiastica chiesta dal contraente in buona fede
(Sezione prima, sentenza n. 14906/09; depositata il 25 giugno)fonte Diritto e Giustizia