Rendiconto preventivo e decreto ingiuntivo

L’amministratore di condominio, incaricando un legale o personalmente (quando gli è consentito, art. 86 c.p.c.), è legittimato a chiedere ed ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento basato sul rendiconto preventivo regolarmente approvato dall’assemblea di condominio.

Questo, in estrema sintesi, il cuore di una pronuncia resa dal Tribunale di Genova lo scorso 31 agosto.

La sentenza risulta essere particolarmente interessante in quanto, alle volte, si è portati a credere che il rendiconto preventivo non abbia la stessa efficacia di quello consuntivo.

Così non è.

Prima di capire perché il giudice ligure si sia espresso in tal modo è utile fornire una definizione, a livello generale, del concetto di rendicontazione preventiva e consuntiva.

L’amministratore di condominio, al termine d’ogni anno di gestione, è tenuto per legge a presentare all’assemblea il conto della propria gestione ed il prospetto per quella successiva (artt. 1129, 1135 c.c.).

Il primo prende il nome di rendiconto consuntivo che come dice lo stesso termine permette ai condomini di fare un’analisi finale dei costi sostenuti durante l’anno.

Il secondo, invece, proprio perché nel corso del periodo di gestione sarà necessario affrontare delle spese necessarie all’erogazione dei servizi nell’interesse comune, altro non è che una previsione dei costi che dovranno essere affrontati nel futuro.

Preventivo e consuntivo, documenti contabili per la cui redazione non è necessario osservare particolari forme (Cass. 23 gennaio 2007 n. 1405), sono approvati dall’assemblea con le medesime maggioranze:

Rendicontoa)in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino quanto meno 500 millesimi;

b)in seconda convocazione con il consenso di almeno un terzo dei condomini che rappresentino quanto meno un 333 millesimi.

Approvati questi documenti, l’amministratore avrà diritto d’agire, anche giudizialmente, per recuperare le somme dovute dai condomini morosi.

E’ chiaro in tal senso il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. a mente del quale:

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Proprio l’assenza di uno specifico riferimento ad uno dei due documenti deve portare a concludere che con stato di ripartizione possa intendersi tanto quella preventiva quanto quella consuntiva.

Dello stesso avviso il magistrato genovese che a dato giustizia in una causa sorta con l’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso sulla base di una ripartizione preventiva dei costi.

Secondo il giudice, infatti, si deve osservare che l’art. 63 delle disp. Att. del c.c. autorizza la riscossione mediante ingiunzione immediatamente esecutiva per ogni tipo riparto spese votato dall’assemblea, quindi anche in base al preventivo.

L’obbligazione intesa a consentire al condominio una adeguata provvista pare autonoma rispetto a quella principale di sopportare definitivamente i costi. Si è, in pratica, di fronte ad una obbligazione d’acconto, che contribuisce poi alla definizione dell’entità dell’obbligazione finale, ovvero, in caso di eccesso, dà origine ad un indebito obiettivo. (Trib. Genova 31 agosto 2010).

http://condominiale.lavorincasa.it/2010/10/rendiconto-preventivo-e-decreto-ingiuntivo/