Solo Equitalia può usare l'arma dell'iscrizione a ruolo

Ruolo e ingiunzione costituiscono i due titoli esecutivi previsti dall'ordinamento pubblicistico.
Il ruolo, utilizzato in esclusiva da Equitalia, viene impiegato come tipico strumento di riscossione coattiva, ma rappresenta tuttora lo strumento per la riscossione ordinaria della Tarsu (articolo 72 Dlgs 507/93). L'ingiunzione viene invece utilizzata dai comuni e dagli altri soggetti affidatari ed è tuttora disciplinata dal Rd 639/1910. La legge 265/02 consente di applicare le disposizioni contenute nel titolo II del Dpr 602/73 «in quanto compatibili», rendendo così esperibile il procedimento più snello previsto per il ruolo. Il concetto è stato ribadito dall'articolo 36, comma 2, della legge 31/08, ma non è stata tuttavia chiarita la compatibilità tra i due sistemi e ciò ha alimentato diversi dubbi sull'estensibilità all'ingiunzione degli strumenti previsti per il ruolo. È significativa, a tal proposito, la vicenda delle iscrizioni ipotecarie, che diverse Conservatorie continuano a negare in virtù di una circolare dell'agenzia del Territorio (la 4/08), orientamento tuttavia smentito dalla giurisprudenza di merito.
Ci sono inoltre strumenti che non possono essere utilizzati con l'ingiunzione, tra cui il blocco dei pagamenti superiori a 10mila euro per i contribuenti morosi (articolo 48-bis Dpr 602/73). Entrando poi nella fase dell'espropriazione forzata, la legge 265/02 ha previsto la nuova figura del funzionario responsabile della riscossione, ma solo pochi comuni hanno al loro interno tali figure. Ulteriori dubbi sono sorti in ordine alle entrate riscuotibili: si pensi alle sanzioni amministrative, che una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto riscuotibili solo a mezzo ruolo, orientamento smentito dalla Cassazione con la sentenza 8460/2010.
Resta comunque un sistema di riscossione coattiva a doppia velocità, fortemente sbilanciato in favore di Equitalia.
Singolare è poi la vicenda dell'accesso ai dati bancari e finanziari contenuti nell'anagrafe tributaria, previsto dalla legge 265/02: sono passati otto anni e, nonostante la severa prescrizione contenuta nell'articolo 83 della legge 133/08 (che esclude ogni discriminazione tra Equitalia e gli altri soggetti), l'accesso viene tuttora inspiegabilmente negato.

È evidente che in questo contesto non è possibile bandire una vera e propria gara, dal momento che le società private iscritte all'albo non possono competere con Equitalia. Né appare preferibile la soluzione della gestione diretta – che l'Anci-Ifel privilegia – specie per quei comuni che, pur essendo in grado di emettere le ingiunzioni, non riuscirebbero a completare la fase esecutiva per mancanza di personale abilitato. Il comune non può peraltro decidere di avvalersi dello strumento del ruolo, perché in tal caso si tratterebbe di un affidamento diretto, ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato (sentenze 2063 e 5566/2010). Si potrebbe optare per l'ingiunzione fiscale, utilizzabile anche da Equitalia, visto che è comunque iscritta all'albo ministeriale. Tuttavia la legge 31/08 non sembra offrire all'ente alcuna possibilità di scelta in ordine allo strumento della riscossione, che sarà determinato solo sulla base del soggetto che risulterà aggiudicatario.
Si finisce in ogni caso per privilegiare il gruppo Equitalia, mancando una competizione ad armi pari con gli altri soggetti. In una situazione di totale incertezza è necessario differire l'entrata in vigore del nuovo regime. Nel frattempo il legislatore dovrà adottare un "testo unico della riscossione", anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale.

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