I Giudici della Corte Costituzionale in concomitanza della Sentenza N°321 depositata in data 04/12/2009 hanno ulteriormente ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, l’interessante principio giurisprudenziale secondo cui è da ritenere “inammissibile” l’atto di appello presentato innanzi alla Commissione Tributaria Regionale
in sede di gravame dal soggetto appellante che “omette” di depositare, preventivamente, la copia conforme all’originale dell’appello stesso presso l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Si tratta, pertanto, di un adempimento processuale “ulteriore” ma non certo meno importante, rispetto a quelli già contemplati dal D.lgs.n°546/1992, disposto a carico dell’ appellante da cui non ci si potrà più esimere; in mancanza, l’atto introduttivo con la quale la parte appellante da inizio al secondo grado di giudizio,non potrà che ritenersi inammissibile.
Il presente articolo, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte Costituzionale di cui sopra, focalizza gli aspetti tecnici e procedurali più significativi riferiti all’attivazione del giudizio tributario in sede di gravame anche alla luce delle novità introdotte a seguito dell’entrata in vigore della L. 19 giugno 2009, n°69 che non ha mancato di produrre “effetti processuali” rilevanti anche nel procedimento tributario.
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• Modalità e Termini per la presentazione dell’atto di appello in sede di gravame:
Terminato il giudizio di primo grado davanti alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente con il rituale deposito della sentenza è fatta salva la possibilità per la parte processuale risultata soccombente, di attivare, nei termini di legge, altro giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. E’ quanto rinviene dalla lettura dell’art.52 , comma 1°del D.lgs.n°546/1992 in cui è testualmente disposto che: ”la Sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente a norma dell’art.4, comma 2°”. Si tratta di una previsione normativa che deve essere letta in simbiosi con quanto espressamente disposto dagli artt. 50 e 51 dello stesso Decreto Legislativo. Per quanto riguarda la tempestività dell’atto di appello, l’art.51 del D.lgs.n.°546/1992 prevede espressamente che:” se la legge non dispone diversamente, il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall’art.38, comma 3”. E’ di tutta evidenza, pertanto, che in caso di notifica della sentenza di primo grado a cura della parte processuale risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado è fatta salva la possibilità per la parte soccombente in primo grado, di presentare ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni (termine breve) decorrenti dalla data di notifica della sentenza stessa. Diversamente, in caso di mancata notifica della pronuncia di primo grado alla parte soccombente si applica, come richiamato espressamente dall’articolo 51 comma 1° del D.lgs.n°546/1992 di cui sopra, il termine cosiddetto lungo di sei mesi oltre al periodo feriale ( che va dal 1° agosto al 15 settembre) decorrente, quest’ultimo, dalla data di deposito in Segreteria della pronuncia di primo grado. In merito, alla circostanza da ultimo richiamata (termine cosiddetto lungo)non posso esimermi dal rilevare che si tratta di un termine modificato a seguito della entrata in vigore della L.n°69 del 19 giugno 2009 che ha riformato in più parti il Codice di Procedura Civile, implicando ciò riflessi diretti anche sui termini processuali applicati nel contenzioso tributario che fanno espresso rinvio al Codice di procedura civile (art.1, comma 2° del D.lgs.n°546/1992).
Infatti, il termine di sei mesi (più 46 giorni riferiti al periodo feriale) di cui sopra ha sostituito il termine previgente di 1 anno e 46 giorni previsto dalla previgente normativa Codicistica in caso di notifica della sentenza di prime cure. Si tratta, infatti, di una modifica rinveniente dalla nuova lettura testuale dell’art.327 comma 1 c.p.c così come modificato, vigente a partire dal 04 luglio 2009. La nuova previsione normativa rivista e corretta dal legislatore dispone espressamente che: “indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell’art.395, non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Ne deriva che, il “nuovo termine lungo” entro cui è possibile attivare uno dei mezzi di impugnazione di cui sopra è di sei mesi; termine, quest’ultimo, che potrà essere prorogato di 46 giorni qualora ricada nel periodo feriale (1°agosto -15 settembre). Si tratta, pertanto, di una modifica di rilievo già operante con riferimento a tutti i procedimenti di primo grado incardinati dopo il 04 luglio 2009.
Dal punto di vista meramente formale, l’art.53, comma 1°del D.lgs.n°546/1992 dispone testualmente che: “il ricorso in appello deve contenere l’indicazione della Commissione tributaria a cui è diretto, dell’appellante, e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art.18, comma 3”. Si tratta di una previsione normativa equiparabile a quanto disposto dall’art.18 comma 1° dello stesso Decreto, relativamente alla presentazione del ricorso introduttivo. Si tratta, ovviamente di elementi formali imprescindibili per l’ammissibilità stessa dell’atto di appello che non potrà che avere valenza nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado (ex art. 53, comma 2°). Da ultimo, rileva evidenziare quanto disposto dal successivo comma 3° dello stesso art.53 in cui è fatto obbligo per la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale, chiedere alla Commissione Tributaria provinciale, copia della sentenza opposta.
• Sentenza della Corte Costituzionale N°321 del 04/12/2009 sulla preventiva notifica dell’appello alla Commissione Tributaria Provinciale :
E’ quanto emerge, dalla giurisprudenza ultima palesata della Corte Costituzionale (Sentenza n°321/2009) secondo cui è da considerare adempimento imprescindibile, al pari degli altri adempimenti procedurali previsti dagli artt.51 e ss. Del D.lgs.n°546/1992, pena l’inammissibilità dell’appello stesso, il deposito a mani proprie o in alternativa anche mediante spedizione postale con raccomandata a.r. dell’atto mediante il quale la parte soccombente nel primo grado di giudizio si attiva in sede di gravame. Dal punto di vista procedimentale rileva precisare che si tratta di un adempimento configurabile in una fase anteriore rispetto al successivo deposito del fascicolo di parte presso la Commissione Tributaria Regionale adita.
In particolare, nel caso in cui il soggetto appellante deposita l’atto di appello presso la C.T.P. a mani proprie, in tal caso, bisognerà farsi rilasciare dalla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale la ricevuta di avvenuto deposito dell’atto di appello; ricevuta, quest’ultima, che andrà inserita, anche in copia, nel fascicolo di parte successivamente depositato presso la Commissione Tributaria Regionale adita. Nel caso, invece, in cui il deposito dell’appello presso la C.T.P. che ha emesso la sentenza impugnata viene effettuato mediante spedizione postale con raccomandata a.r. in tal caso sarà sufficiente inserire nel fascicolo di parte da depositare successivamente presso la C.T.R. anche solo la velina postale sufficiente, quest’ultima, ad attestare con data certa l’effettiva partenza della raccomandata contenete la copia dell’appello, e quindi, l’espletamento da parte del soggetto appellante dell’adempimento richiesto dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di Cassazione ultimo, è necessario non dimenticare questo ulteriore adempimento spesso sottovalutato o considerato superfluo dalla stessa parte appellante ai fini della rituale costituzione in giudizio in sede di gravame. Un’omissione in tal senso, implica inevitabilmente l’inammissibilità dell’atto di appello introduttivo pregiudicando ciò la stessa costituzione in giudizio dell’appellante nel giudizio di secondo grado.
Trattasi, nel caso di specie, d’inammissibilità rilevabile d’ufficio dallo stesso Collegio tributario di secondo grado il quale prim’ancora di entrare nel merito della questione impositiva, non potrà fare altro che rileverà preliminarmente la mancata notifica dell’appello alla Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza opposta L’inammissibilità dell’atto di appello è rilevabile pur trattandosi, nel caso di specie, di un’omissione che non riguarda uno degli elementi formali tassativamente indicati dall’art.53, comma 1° del D.lgs.n°546/1992.
fonte http://www.giuristiediritto.it/tributario/81-articoli-e-commenti-/198-contenzioso-tributario-ricorso-in-appello-inammissibile-senza-la-doppia-notifica.html